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Sulla nullità delle fideiussioni omnibus



Il Tribunale di Brescia, Sezione IV Civile, con la sentenza del 23 giugno 2020, n. 1176 è tornato su un argomento che desta sempre interesse e aspettative, spesso mal riposte.

Infatti, viene ribadita la nullità delle fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie conformi allo schema di contratto predisposto dall'A.B.I. nel 2003, alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia; da tale accertamento non sono esclusi i contratti che costituiscono applicazione "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 L. 287/1990, persino se questi fossero stati stipulati anteriormente al riconoscimento dell'illiceità dell'intesa da parte dall'Autorità Garante. Il Tribunale precisa anche che per l''estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a "valle", cioè quelli che sono il frutto ed espressione di tale intesa, è necessario che la parte interessata assolva all'onere probatorio circa il collegamento esistente tra la prima e il secondo, cioè che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità. Nel caso di specie è stato ritenuto assolto tale onere in quanto le clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione stipulata e oggetto di causa sono apparse redatte utilizzando pedissequamente la terminologia e le espressioni contenute nello schema contrattuale predisposto dall'A.B.I. e censurato dalla Banca d'Italia; tale coincidenza giustifica, a detta del Tribunale di Brescia, una una solida presunzione del fatto che la garanzia predisposta dall'istituto di credito e sottoposta alla sottoscrizione da parte dei fideiussori fosse stata modellata tramite una mera ricezione dello schema di categoria, in quanto concordato nell'interesse del sistema bancario, con esclusione di possibili differenti pattuizioni ad opera delle parti.

Tuttavia, la dichiarata la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 non travolge però automaticamente l'intero contratto di fideiussione, ma deve essere necessariamente coniugata con quanto sancito dall'art. 1419 c.c., il quale prevede che la nullità di alcune clausole contrattuali travolge il contratto nella sua interezza solo se risulta che il contraente non l'avrebbe stipulato in loro assenza. Seguendo pertanto alcuni recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 4175/2020) la nullità a valle delle fideiussioni omnibus in questione può essere vagliata alla stregua dell'art. 1419 c.c., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, posto che, in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione. Nel caso di specie è risultato acclarato che che le parti avessero intenzione di rafforzare il credito della banca attraverso la garanzia e che, quindi, questa sarebbe stata voluta dalla banca e prestata anche in difetto delle clausole illecite, rispondendo comunque all'interesse negoziale di entrambi i contraenti: pertanto, dichiarata la nullità parziale del contratto con riferimento alle suddette clausole, per le specifiche ipotesi in esse disciplinate, si è fatta applicazione delle norme codicistiche

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