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Immagine del redattoreFederico Vismara

Novità condominiali nel Decreto Rilancio ... ma niente assemblea virtuale! Quindi?


Il recente decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), anche se ancora non pubblicato in G.U., sappiamo che NON ha disposto nulla in merito alla possibilità della eventuale tenuta delle riunioni condominiali da remoto, confermando così, seppur indirettamente, che le assemblee non non potranno tenersi finché perdura lo stato di emergenza, attualmente fissato al 31/07/2020 (ma il Governo vorrebbe prorogarlo sino al 31/1/2021). Infatti, il Decreto Rilancio va ad aggiungere i commi 21-bis e 21-ter all’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introducendo:

1) una proroga semestrale della durata dell’incarico di amministratore (come ordinariamente determinata dal comma 10 dell’art. 1129 codice civile), per i mandati che siano scaduti o scadranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, riservando alla prima assemblea successiva “al rinnovo” il diritto di revocare l’amministratore prorogato;

2) un differimento di dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il rendiconto condominiale annuale avente data di ultimazione successiva al 31 luglio 2019, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile.

Una primissimi lettura di queste norme, che non sembrano brillare per chiarezza e ragionevolezza, è stata affrontata dal Dott. Antonio Scarpa, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione e pubblicato su Il Quotidiano Giuridico (Wolter Kluwer) del 15/05/2020

Quindi? Il divieto di ogni forma di riunione, in luogo pubblico o privato, stabilito dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 e ancor oggi in vigore, impone dunque agli Amministratori Condominiali di dover procedere senza poter tenere le Assemblee di approvazione del rendiconto: è comunque consigliato predisporre il rendiconto condominiale con il contenuto di cui all'art. 1130 bis c.c. come se dovesse tenersi l'assemblea, inviare come sempre ai Condomini tutta la documentazione unitamente alla richiesta di pagamento dei contributi condominiali. Altri problemi si porranno in caso di mancati pagamenti: senza l'approvazione dello stato di ripartizione degli oneri condominiali, come noto, non è possibile ottenere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di cui all'art. 63 disp. att. c.c. e quindi, salvo vedersi costretti ad agire con il normale procedimento monitorio, con tutto ciò che questo comporta sia in tema di oneri probatori che in ordine alle tempistiche! E' evidente come anche con l'intervento normativo in questione non si sono affatto risolti tutti i problemi inerenti la gestione condominiale nel delicato periodo che stiamo vivendo!

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