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INAIL: chiarimenti in merito alla tutela infortunistica e eventi da contagio COVID-19



Con Circolare n. 22 del 20/05/2020 l'INAIL ha inteso fornire istruzioni operative e precisazioni a seguito della propria precedente circolare emanata in data 03/04/2020 (n. 13) che ha trovato eco sui mezzi di comunicazione e suscitato ampie polemiche.

Occorre premettere che l’articolo 42, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al comma 2 così ha disposto: " nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati" .

La norma citata ha previsto cioè che anche l'infezione da Covid-19, come tutte quelle derivanti da agenti biologici, se contratte in occasione di lavoro, sia tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

Con la suddetta circolare l'istituto precisa nuovamente come tale previsione costituisca una mera riaffermazione di principi vigenti da anni nell’ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati sia dalla scienza medico-legale che dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici.

Rimandando alla lettura integrale della circolare, si può riassumere che l'istituto ha voluto affermare con certezza come, "il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda ... su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l’ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento".

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