Secondo l'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 pubblicato in GU il giorno 27/04/2020 sono consentiti gli spostamenti dalla propria residenza o domicilio, tra le altre cose, anche per motivi di necessità ed è altresì precisato che "si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie". Poiché il termine "congiunti" appariva del tutto indefinito, con successive precisazioni contenute nelle c.d. FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo Italiano si è precisato che "deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)". Dunque, si fa rinvio anche alle norme del codice civile per quanto riguarda parentela e affinità (artt. 74 e ss.): di seguito si riporta un'utile applicazione per il calcolo del grado di parentela e affinità.
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