Il Tribunale di Roma con la recente pronuncia n. 2053 del 5 febbraio 2021 (pubblicata su "il Quotidiano Giuridico" dell'11/03/2021) ha ribadito che la preventiva messa in mora del debitore non è obbligatoria per tutte le obbligazioni che hanno un preciso termine di scadenza e che, quindi, anche per l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di cui all'art. 63 comma 1 disp. att. cod. civ. è sufficiente l'approvazione da parte dell'Assemblea del piano di ripartizione delle spese.
Questa la decisione dei Giudici, conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cassazione n. 21313 del 14.09.2017).
Tuttavia, si deve ritenere quanto mai opportuno il previo invio da parte dell'Amministratore e/o del Legale incaricato per il recupero del credito di una diffida di pagamento al Condomino moroso: spesso, infatti, a seguito di tale messa in mora il Condominio riesce a recuperare il credito (anche magari attraverso un breve piano di rientro tale da rendere non conveniente il ricorso monitorio, attesi anche i tempi di emissione dell'ingiunzione che, specie in tempi di emergenza sanitaria, non sono così rapidi). Inoltre, tale modus operandi, appare anche più corretto, in linea generale, da parte dell'Amministratore verso i Condomini e anche alla luce del ruolo decisamente professionale ormai assunto dalla figura dell''Amministratore, al quale è oggi richiesta un obbligo di diligenza qualificato nell'espletamento del proprio mandato.
Comments