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Condominio e recupero crediti: diffida non necessaria ... ma forse opportuna!

2021-03-11 16:57

Admin

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Condominio e recupero crediti: diffida non necessaria ... ma forse opportuna!

preventiva messa in mora del debitore non è obbligatoria per tutte le obbligazioni che hanno un preciso termine di scadenza

Il Tribunale di Roma con la recente pronuncia n. 2053 del 5 febbraio 2021 (pubblicata su "il Quotidiano Giuridico" dell'11/03/2021) ha ribadito che la preventiva messa in mora del debitore non è obbligatoria per tutte le obbligazioni che hanno un preciso termine di scadenza e che, quindi, anche per l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di cui all'art. 63 comma 1 disp. att. cod. civ. è sufficiente l'approvazione da parte dell'Assemblea del piano di ripartizione delle spese.


Questa la decisione dei Giudici, conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cassazione n. 21313 del 14.09.2017).


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Tuttavia, si deve ritenere quanto mai opportuno il previo invio da parte dell'Amministratore e/o del Legale incaricato per il recupero del credito di una diffida di pagamento al Condomino moroso: spesso, infatti, a seguito di tale messa in mora il Condominio riesce a recuperare il credito (anche magari attraverso un breve piano di rientro tale da rendere non conveniente il ricorso monitorio, attesi anche i tempi di emissione dell'ingiunzione che, specie in tempi di emergenza sanitaria, non sono così rapidi). Inoltre, tale modus operandi, appare anche più corretto, in linea generale, da parte dell'Amministratore verso i Condomini e anche alla luce del ruolo decisamente professionale ormai assunto dalla figura dell''Amministratore, al quale è oggi richiesta un obbligo di diligenza qualificato nell'espletamento del proprio mandato.