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  • Immagine del redattoreFederico Vismara

Il diritto di servitù di passo non comprende il telecomando del cancello elettrico

Il Tribunale di Biella (sentenza n. 94/2019) è tornato a pronunciarsi sul tema dell’esercizio della servitù di passaggio confermando un orientamento ormai costante nella giurisprudenza e confermando che rientra nelle facoltà del proprietario di un fondo (cd. servente) quella di recintare la proprietà e installare un cancello per l’accesso, anche se si tratta di area gravata da servitù di passaggio, purché ciò non determini limitazioni al contenuto della servitù stessa a danno del c.d. fondo dominante e che siano adottati strumenti idonei a consentire al titolare della servitù il libero e comodo esercizio, salvo un minimo e trascurabile disagio. Disagio che non è considerato tale dal Giudice nel dover procedere all’apertura del cancello elettrico mediante l’inserimento della chiave. Sul tema si è già anche espressa in senso conforme la Corte di Cassazione, Sez. II civile, con la sentenza n. 12189 del 16/05/2017 la cui massima è la seguente: “In tema di servitù di passaggio, il proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello apposto sul fondo servente sul quale esercita il passaggio, ove non dimostri in concreto l'aggravamento o l'ostacolo all'esercizio della servitù, non può pretendere l'apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio, peraltro in contrasto col principio "servitus in faciendo consistere nequit".



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