La Relazione n. 28 della Corte Suprema di Cassazione del 1 aprile 2020 sulla novità normativa, al punto 2.2, nell'affrontare l'analisi dell'art. 83 comma 2 del decreto legge n. 18/2020, testualmente precisa che: “La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione)”.... “viene così espressamente confermato l’orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso”.
La Cassazione sembra dunque aver sciolto i dubbi interpretativi sorti in merito all'applicabilità della sospensione straordinaria dei termini prevista dalla normativa emergenziale per il Covid-19 anche al termine di efficacia del precetto ex art. 481 cpc.
Qui di seguito è possibile consultare la citata Relazione n. 28
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