E' quanto confermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 30188 del 27/10/2021: il Collegio ha confermato che l'art. 896 c.c., non riserva affatto la potatura della pianta a favore del suo proprietario, ma si limita a prevedere che "Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli...". In base alla formulazione della norma, dunque, il vicino può agire in giudizio per chiedere la condanna del proprietario dell'essenza ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica; ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando così un'istanza di tutela c.d. per equivalente.
Federico Vismara
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