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  • Immagine del redattoreFederico Vismara

Dal 1 giugno al 15 luglio le domande per regolarizzare Colf, badanti e lavoratori agricoli



E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale (Interno, Economia, Lavoro e Politiche Agricole) emanato il 27/05/2020 in attuazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 103 del c.d. Decreto Rilancio dove sono indicate le procedure da seguire e i requisiti per il buon esito della sanatoria che interessa i lavoratori stranieri nel settore agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura.

La procedura attivabile dal datore di lavoro (italiano, cittadino comunitario o straniero con permesso di soggiorno) prevede che le istanze di assunzione dei lavoratori stranieri dovranno essere presentate solo con modalità informatiche dalle ore 7.00 del 1 giugno 2020 alle ore 22.00 del 15 luglio all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it e la procedura sarà gestita dallo Sportello unico per l’immigrazione. I datori che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o comunitari, presenteranno istanza telematica all’Inps, dal 1 giugno al 15 luglio 2020, tramite il sito www.inps.it . E' previsto il pagamento di Euro 500 per ogni pratica oltre a un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale che sarà determinato in seguito. Per quanto riguarda la domanda da parte dei cittadino stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, dovrà essere presentata sempre nel medesimo arco temporale presso le Questure con un costo di 30 Euro oltre alla marca da bollo di Euro 16 mentre il costo per l'accesso alla procedura è pari ad Euro 130,00. La domanda riguarda un permesso della durata di sei mesi, convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione, ovviamente dimostrando di aver svolto attività nei settori interessati dalla norma secondo quanto previsto dall'art. 7 del citato decreto. L'ammissione alla procedura è condizionata all'attestazione del possesso da parte del datore persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30mila euro annui. Se la dichiarazione di emersione interessa familiari, conviventi o meno, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore necessario ai fini dell'accoglimento si abbassa e non può essere inferiore a 20mila euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27mila euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

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