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  • Immagine del redattoreFederico Vismara

Condominio: novità per assemblee in videoconferenza e quorum ridotti per Superbonus

Con la legge n. 126 del 13/10/2020 è stato convertito con modifiche il c.d. Decreto Legge Agosto (DL 104/20

20) il quale contiene novità anche in materia condominiale; agli art. 63 e 63 bis si prevedono infatti da un lato quorum ridotti (maggioranza degli intervenuti e 1/3 del valore dell'edificio) per:

- deliberare sui lavori straordinari di cui all'art. 119 DL 34/2020

- deliberare sugli eventuali finanziamenti finalizzati a tali lavori

- deliberare sull'adesione all'opzione per la cessione o per sconto di cui all'art. 121 del DL 34/2020

Dunque rispetto al testo del decreto agosto, con la medesima maggioranza si potranno ora deliberare gli eventuali finanziamenti richiesti per l'esecuzione di tali opere ed anche l'adesione a sconto in fattura o cessione del credito, con le evidenti problematiche che pone tale norma posto che l'opzione dovrebbe spettare al singolo condomino e non al Condominio.

Inoltre a tale articolo è stato aggiunto il comma 1 bis modificativo dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile in tema di modalità di convocazione e partecipazione all'assemblea condominiale ora prevista anche in modalità videoconferenza: la convocazione dovrà contenere anche l'indicazione della piattaforma elettronica utilizzata. Inoltre è aggiunto un sesto comma avente il seguente tenore: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalita' previste per la convocazione». La norma così come formulata non è certo risolutiva della problematica tanto più prevedendo il necessario consenso di tutti i condomini!

L'art. 63 bis invece prevede la sospensione del termine per la convocazione dell'assemblea al fine dell'approvazione del rendiconto condominiale annuale (termine stabilito dall'art. 1130 n. 10 c.c. in 180 giorni) sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio scorso: peccato che questo termine sia scaduto il 15 ottobre e che con deliberazione del 6 ottobre scorso, il Cdm ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31/01/2021! Si è previsto poi rinvio di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020!


Di seguito il testo degli art. 63 e 63 bis del DL 104/2020 coordinato con la legge di conversione:


Art. 63 Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».

1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, dopo le parole: «e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione» sono inserite le seguenti: «o, se prevista in modalita' di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e dell'ora della stessa»; b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalita' previste per la convocazione».

Art. 63 bis Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio

1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile e' sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.

2. E' rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.

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