
La Cassazione, Sezione Seconda Civile, Giudice Relatore Dott. Scarpa, con la recente sentenza n. 18365 del 30/06/2021 è intervenuta in tema di calcolo del termine "di almeno cinque giorni prima" previsto dall'art. 66 delle disposizioni di attuazione del c.c. (nella formulazione ante riforma 2012, ma il principio comunque è da ritenersi valido anche nell'attuale testo vigente non essendo variato il contenuto sostanziale sul punto specifico) per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea. La Corte, ribadendo che tale avviso deve essere considerato atto recettizio di cui il condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, ha ribadito che i cinque giorni previsti devono essere considera come giorni "non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, per cui non va conteggiato il "dies ad quem" (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il "dies a quo" (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fissata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c. Nel caso sottoposto a giudizio, la Suprema Corte ha ritenuto tempestivo l'avviso di convocazione ricevuto il 29 marzo, in relazione ad un'assemblea condominiale convocata, per la prima adunanza, in data 3 aprile.
Comments